sabato 12 marzo 2011


COSA E’ LA GIUSTIZIA

Giustizia, la principale delle virtù etiche, deriva da jus (diritto, obbligo, vincolo, legge), da cui justus (giusto, conforme alle leggi divine ed umane).

É una virtù sociale che consiste nel rispettare i diritti altrui, attribuendo a ciascuno la propria dignità, ossia ciò che gli è dovuto (unicuique suum) secondo la ragione e la legge (giustizia commutativa).

É dunque la virtù del debitum, del bene dovuto, morale, verso il prossimo (alterità), l’adempimento del quale ristabilisce l’uguaglianza. L’idea di giustizia, come insieme di norme condivise, regolatrici dei rapporti, è un concetto normativo, non descrittivo, che va ricercato nei principi del diritto, desumibili dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Spesso, ciò che appare giusto per convenzione di legge, può non esserlo secondo il diritto naturale o determinati principi etici. La giustizia, in generale, in quanto mira all’interesse comune di una comunità, ha lo scopo di raggiungere un accordo razionale in presenza di conflitti d’interesse tra persone o gruppi diversi.

Nell’antica Grecia la dea della giustizia, Dike, era la divinità che ristabiliva l’ordine naturale violato dal colpevole. La giustizia si configurava come divinità che presiedeva l’ordine universale, quello del cosmo e quello relativo ai rapporti umani per garantirne la pacifica convivenza. Opposta alla giustizia era la hybris, intesa come eccesso, tracotanza, superbia, prevaricazione della legge dell’armonia, violazione dell’ordine cosmico, delle leggi divine immutabili, da cui conseguiva la nemesis (la giusta punizione degli dei). Per i sofisti le leggi, in quanto sono decisioni umane, non divine, e riflettono gli interessi politici dei detentori del potere, non sempre rispondono all’idea di giustizia. Gli stoici affermarono l’idea di un diritto naturale, conforme alla legge razionale che governa il cosmo, dunque di per sé giusto.

La giustizia commutativa o retributiva o regolatrice o delle transazioni s’ispira al principio di uguaglianza (riparare il danno commesso a chi lo ha subito, cioè restituirgli ciò che gli appartiene o il giusto equivalente di esso) e a quello dell’equità (togliere da chi si è avvantaggiato con iniquità e dare a chi ha perso). Riguarda i rapporti e i doveri reciprochi tra privati ed è soggetta alla legge del contrappasso (contra patior = soffrire il contrario). In tale concetto di giustizia rientrano anche le ricompense da distribuire in proporzione al bene che è stato fatto. Giurisdizione è la funzione esercitata dal giudice per risolvere una controversia, mediante l’attuazione delle norme giuridiche nel caso concreto. La lesione della giustizia commutativa costituisce ingiustizia. La violazione della giustizia commutativa esige l’obbligo della restituzione.

La giustizia penale è retributiva, nel senso che retribuisce con una sanzione un’azione illecita. Principio fondamentale della giustizia penale (art. 25 Cost. ital.) è quello della legalità formale (nullum crimine, nulla poena sine praevia lege). Vige dunque il divieto di punire un fatto non previsto dalla legge come reato. Secondo l’opposto principio di legalità sostanziale, non sono punibili le azioni non socialmente pericolose. La giustizia sostanziale, in quanto si concretizza nell’intervento del giudice oltre il limite della legge formale, può sconfinare nel decisionismo dell’azione politica (politicità del giudice).

La giustizia distributiva consiste nel compito dello Stato di dare a ciascuno il suo in proporzione ai meriti individuali oppure per pareggiare diseguaglianze naturali. L’equa ripartizione della ricchezza comune, distribuita a molti, ha lo scopo di realizzare la giustizia sociale. Principi di giustizia retributiva sono:

•l’equità, cioè la distribuzione di benefici ed oneri in proporzione al merito di ciascuno;

•l’eguaglianza, cioè assegnando a ciascuno, a parità di condizioni, parti uguali di benefici ed oneri;

•il bisogno, cioè assegnando benefici e oneri in proporzione alle necessità di ciascuno.

La c.d. “recostitutive justice” (giustizia ripartiva) ha lo scopo di promuovere non solo la riparazione del danno ma anche il ricomponimento della controversia, mediante la riconciliazione tra le parti, e il superamento della logica del castigo, mediante il perdono. L’obiettivo non è dunque la giustizia come vendetta, bensì la riconciliazione. La funzione del diritto non è più a carattere repressivo bensì promozionale a sostegno delle vittime che hanno subito l’ingiustizia.

La giustizia può essere intesa come legalità, (cioè, conformità della condotta di una persona ad una norma di legge) o come mezzo di garanzia dei diritti di una persona.

Per Hobbes la giustizia si risolve nella legalità, cioè nell’osservanza di quanto pattuito con un contratto convenzionale costitutivo dello Stato (pacta sunt servanda). Il diritto positivo creato dallo Stato non è ius quia iustum (diritto in quanto giusto, conforme al diritto naturale), ma ius quia iussum (diritto in quanto ordinato dall’autorità legittima). Anche per Kelsen la giustizia si risolve nella legalità, che garantisce la pacifica convivenza degli uomini.  Per il liberalismo classico la giustizia s’identifica con la libertà e l’uguaglianza di fronte alla legge. Nelle ideologie socialiste e nei movimenti politici d’ispirazione cristiana, la giustizia sociale si ottiene con l’uguaglianza sostanziale, rimuovendo le disuguaglianze sociali ed economiche, mediante la costruzione dello Stato sociale.

Hume ha posto in evidenza come i problemi di giustizia sorgono a causa della scarsità delle risorse e dell’egoismo umano, che cerca di possederne il maggior numero a discapito degli altri uomini.

Fattori costitutivi della giustizia sociale (distinta dalla legalità, che riguarda la certezza del diritto) sono la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà. La libertà coincide con la dignità, l’autonomia e il diritto della persona, che si esplica nella libertà di pensiero e di coscienza, nelle libertà politiche, nella libertà di associazione.  L’eguaglianza coincide con l’equità delle opportunità, nel rispetto delle differenze. La solidarietà implica la cooperazione per il reciproco vantaggio.

Il progetto utopico dei movimenti religiosi di salvezza (millenarismo, messianismo ebraico, annunzio evangelico, movimenti ereticali), dei movimenti rivoluzionari (inglese, francese, russo, contestazione del sessantotto) e dei processi di democratizzazione, sono visti come progetti della società di giustizia.

Principi etici normativi, finalizzati alla convivenza sociale orientata alla giustizia, vincolano l’azione e il comportamento del singolo che interagisce con gli altri. Tali principi costituiscono l’ethos tradizionale di una comunità, secondo gli ideali del tempo in cui furono espressi, e possono essere suscettibili di modifiche con il mutare dei tempi e degli ideali.

Tra i movimenti utopici portatori del progetto della società di giustizia, quello delle prime comunità ecclesiali cristiane, realizzatesi in costruzioni di società fraterne, si sfaldò ben presto con la costituzione di strutture di potere gerarchizzate, che si trasformarono in strutture istituzionalizzate di potenza e ricchezza. La natura dell’uomo, essendo difettosa e incline ai vizi, necessita di una correzione, che la religione gli presenta nella forma di regole di comportamento o comandamenti divini da osservare, orientando l’uomo verso un comportamento ideale, a garanzia del benessere dell’intera società. Se tali prescrizioni religiose diventano norme giuridiche, da osservare obbligatoriamente, si ha una società di giustizia di diritto divino (come quella islamica, dove vige la legge coranica).

Kohlberg ha individuato sei stadi nello sviluppo del senso morale degli individui, due per l’infanzia, due per l’adolescenza, due per l’età adulta. Durante l’infanzia, l’obbedienza alle regole è indotta sia dal timore di punizioni sia dall’aspettativa di ricompense. Durante l’adolescenza, la conformità alle regole è indotta sia dalla disapprovazione altrui sia dalla censura dell’autorità. Durante l’età adulta, la conformità ai principi morali non è più convenzionale bensì autoimposta, vuoi per il benessere della comunità vuoi per evitare l’auto-condanna.

Rawls critica la dottrina dell’utilitarismo (secondo la quale è giusto ciò che massimizza il bene comune, ossia il maggior benessere per il maggior numero di persone, tenuto conto dei costi e dei benefici), che potrebbe portare a violare alcune libertà fondamentali. Egli pone l’accento sulla condivisione, tramite il raggiungimento di un accordo, dei principi di giustizia che devono regolare una società. Tali principi devono riguardare la massimizzazione della libertà e l’uguaglianza nella distribuzione dei beni sociali (fermo restando la diseguaglianza distributiva a favore di chi è più svantaggiato). La teoria delle pari opportunità deve poter consentire le diseguaglianze di reddito legate al talento delle persone. L’idea di uguaglianza deve tener conto delle differenze.

Problematico appare il dialogo sui diritti umani con civiltà non liberali, come quelle islamiche dell’Arabia Saudita e dell’Iran, dove i diritti vengono fatti derivare unicamente dalla volontà divina (legge coranica). L’incompatibilità dei modi di vivere di tali civiltà con quelli delle civiltà liberali può trovare un punto d’incontro nel principio di tolleranza, cioè nel reciproco riconoscimento di modi di vivere alternativi.

                                 Lucio Apulo daunio

 
BIBLIOGRAFIA

B.Barry, Teorie della giustizia

C.M.Martini, G.Zagrebelsky, La domanda di giustizia

G.Zagrebelsky, Il rifiuto dell’ingiustizia come fondamento minimo

H.Kelsen, Il problema della giustizia

J.Rawls, S.Maffettone, U.Santini, Un teoria della giustizia

L.Tundo, P.Antes, Etica e società di giustizia

N.Bobbio, giusnaturalismo e positivismo giuridico

P.Marrone, Un’introduzione alle teorie della giustizia

S.Veca, Lezioni sull’idea di giustizia; Giustizia e liberalismo politico

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