COSA E’ LA GIUSTIZIA
Giustizia, la
principale delle virtù etiche, deriva da jus
(diritto, obbligo, vincolo, legge), da cui justus
(giusto, conforme alle leggi divine ed umane).
É una virtù sociale che consiste
nel rispettare i diritti altrui, attribuendo a ciascuno la propria dignità,
ossia ciò che gli è dovuto (unicuique
suum) secondo la ragione e la legge (giustizia commutativa).
É dunque la
virtù del debitum, del bene dovuto,
morale, verso il prossimo (alterità), l’adempimento del quale ristabilisce
l’uguaglianza. L’idea di giustizia, come insieme di norme condivise,
regolatrici dei rapporti, è un concetto normativo, non descrittivo, che va
ricercato nei principi del diritto, desumibili dalla nostra Costituzione e
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Spesso, ciò che appare
giusto per convenzione di legge, può non esserlo secondo il diritto naturale o
determinati principi etici. La giustizia, in generale, in quanto mira
all’interesse comune di una comunità, ha lo scopo di raggiungere un accordo
razionale in presenza di conflitti d’interesse tra persone o gruppi diversi.
Nell’antica
Grecia la dea della giustizia, Dike, era la divinità che ristabiliva l’ordine
naturale violato dal colpevole. La giustizia si configurava come divinità che
presiedeva l’ordine universale, quello del cosmo e quello relativo ai rapporti
umani per garantirne la pacifica convivenza. Opposta alla giustizia era la
hybris, intesa come eccesso, tracotanza, superbia, prevaricazione della legge
dell’armonia, violazione dell’ordine cosmico, delle leggi divine immutabili, da
cui conseguiva la nemesis (la giusta
punizione degli dei). Per i sofisti le leggi, in quanto sono decisioni umane,
non divine, e riflettono gli interessi politici dei detentori del potere, non
sempre rispondono all’idea di giustizia. Gli stoici affermarono l’idea di un
diritto naturale, conforme alla legge razionale che governa il cosmo, dunque di
per sé giusto.
La giustizia
commutativa o retributiva o regolatrice o delle transazioni s’ispira al
principio di uguaglianza (riparare il danno commesso a chi lo ha subito, cioè
restituirgli ciò che gli appartiene o il giusto equivalente di esso) e a quello
dell’equità (togliere da chi si è avvantaggiato con iniquità e dare a chi ha
perso). Riguarda i rapporti e i doveri reciprochi tra privati ed è soggetta
alla legge del contrappasso (contra patior = soffrire il contrario). In tale
concetto di giustizia rientrano anche le ricompense da distribuire in
proporzione al bene che è stato fatto. Giurisdizione è la funzione esercitata
dal giudice per risolvere una controversia, mediante l’attuazione delle norme
giuridiche nel caso concreto. La lesione della giustizia commutativa
costituisce ingiustizia. La violazione della giustizia commutativa esige
l’obbligo della restituzione.
La giustizia
penale è retributiva, nel senso che retribuisce con una sanzione un’azione
illecita. Principio fondamentale della giustizia penale (art. 25 Cost. ital.) è
quello della legalità formale (nullum
crimine, nulla poena sine praevia lege). Vige dunque il divieto di punire
un fatto non previsto dalla legge come reato. Secondo l’opposto principio di
legalità sostanziale, non sono punibili le azioni non socialmente pericolose.
La giustizia sostanziale, in quanto si concretizza nell’intervento del giudice
oltre il limite della legge formale, può sconfinare nel decisionismo
dell’azione politica (politicità del giudice).
La giustizia
distributiva consiste nel compito dello Stato di dare a ciascuno il suo in
proporzione ai meriti individuali oppure per pareggiare diseguaglianze
naturali. L’equa ripartizione della ricchezza comune, distribuita a molti, ha
lo scopo di realizzare la giustizia sociale. Principi di giustizia retributiva
sono:
•l’equità, cioè la distribuzione
di benefici ed oneri in proporzione al merito di ciascuno;
•l’eguaglianza, cioè assegnando a
ciascuno, a parità di condizioni, parti uguali di benefici ed oneri;
•il bisogno, cioè assegnando
benefici e oneri in proporzione alle necessità di ciascuno.
La c.d. “recostitutive justice” (giustizia
ripartiva) ha lo scopo di promuovere non solo la riparazione del danno ma anche
il ricomponimento della controversia, mediante la riconciliazione tra le parti,
e il superamento della logica del castigo, mediante il perdono. L’obiettivo non
è dunque la giustizia come vendetta, bensì la riconciliazione. La funzione del
diritto non è più a carattere repressivo bensì promozionale a sostegno delle
vittime che hanno subito l’ingiustizia.
La giustizia
può essere intesa come legalità, (cioè, conformità della condotta di una
persona ad una norma di legge) o come mezzo di garanzia dei diritti di una
persona.
Per Hobbes la
giustizia si risolve nella legalità, cioè nell’osservanza di quanto pattuito
con un contratto convenzionale costitutivo dello Stato (pacta sunt servanda). Il diritto positivo creato dallo Stato non è ius quia iustum (diritto in quanto
giusto, conforme al diritto naturale), ma ius
quia iussum (diritto in quanto ordinato dall’autorità legittima). Anche per
Kelsen la giustizia si risolve nella legalità, che garantisce la pacifica
convivenza degli uomini. Per il
liberalismo classico la giustizia s’identifica con la libertà e l’uguaglianza
di fronte alla legge. Nelle ideologie socialiste e nei movimenti politici
d’ispirazione cristiana, la giustizia sociale si ottiene con l’uguaglianza
sostanziale, rimuovendo le disuguaglianze sociali ed economiche, mediante la
costruzione dello Stato sociale.
Hume ha posto
in evidenza come i problemi di giustizia sorgono a causa della scarsità delle
risorse e dell’egoismo umano, che cerca di possederne il maggior numero a
discapito degli altri uomini.
Fattori
costitutivi della giustizia sociale (distinta dalla legalità, che riguarda la
certezza del diritto) sono la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà. La
libertà coincide con la dignità, l’autonomia e il diritto della persona, che si
esplica nella libertà di pensiero e di coscienza, nelle libertà politiche,
nella libertà di associazione.
L’eguaglianza coincide con l’equità delle opportunità, nel rispetto
delle differenze. La solidarietà implica la cooperazione per il reciproco
vantaggio.
Il progetto
utopico dei movimenti religiosi di salvezza (millenarismo, messianismo ebraico,
annunzio evangelico, movimenti ereticali), dei movimenti rivoluzionari (inglese,
francese, russo, contestazione del sessantotto) e dei processi di
democratizzazione, sono visti come progetti della società di giustizia.
Principi etici
normativi, finalizzati alla convivenza sociale orientata alla giustizia,
vincolano l’azione e il comportamento del singolo che interagisce con gli
altri. Tali principi costituiscono l’ethos tradizionale di una comunità,
secondo gli ideali del tempo in cui furono espressi, e possono essere
suscettibili di modifiche con il mutare dei tempi e degli ideali.
Tra i
movimenti utopici portatori del progetto della società di giustizia, quello
delle prime comunità ecclesiali cristiane, realizzatesi in costruzioni di
società fraterne, si sfaldò ben presto con la costituzione di strutture di
potere gerarchizzate, che si trasformarono in strutture istituzionalizzate di
potenza e ricchezza. La natura dell’uomo, essendo difettosa e incline ai vizi,
necessita di una correzione, che la religione gli presenta nella forma di
regole di comportamento o comandamenti divini da osservare, orientando l’uomo
verso un comportamento ideale, a garanzia del benessere dell’intera società. Se
tali prescrizioni religiose diventano norme giuridiche, da osservare
obbligatoriamente, si ha una società di giustizia di diritto divino (come quella
islamica, dove vige la legge coranica).
Kohlberg ha
individuato sei stadi nello sviluppo del senso morale degli individui, due per
l’infanzia, due per l’adolescenza, due per l’età adulta. Durante l’infanzia,
l’obbedienza alle regole è indotta sia dal timore di punizioni sia
dall’aspettativa di ricompense. Durante l’adolescenza, la conformità alle
regole è indotta sia dalla disapprovazione altrui sia dalla censura
dell’autorità. Durante l’età adulta, la conformità ai principi morali non è più
convenzionale bensì autoimposta, vuoi per il benessere della comunità vuoi per
evitare l’auto-condanna.
Rawls critica
la dottrina dell’utilitarismo (secondo la quale è giusto ciò che massimizza il
bene comune, ossia il maggior benessere per il maggior numero di persone,
tenuto conto dei costi e dei benefici), che potrebbe portare a violare alcune
libertà fondamentali. Egli pone l’accento sulla condivisione, tramite il
raggiungimento di un accordo, dei principi di giustizia che devono regolare una
società. Tali principi devono riguardare la massimizzazione della libertà e
l’uguaglianza nella distribuzione dei beni sociali (fermo restando la
diseguaglianza distributiva a favore di chi è più svantaggiato). La teoria
delle pari opportunità deve poter consentire le diseguaglianze di reddito
legate al talento delle persone. L’idea di uguaglianza deve tener conto delle
differenze.
Problematico
appare il dialogo sui diritti umani con civiltà non liberali, come quelle
islamiche dell’Arabia Saudita e dell’Iran, dove i diritti vengono fatti
derivare unicamente dalla volontà divina (legge coranica). L’incompatibilità
dei modi di vivere di tali civiltà con quelli delle civiltà liberali può
trovare un punto d’incontro nel principio di tolleranza, cioè nel reciproco
riconoscimento di modi di vivere alternativi.
B.Barry, Teorie della giustizia
C.M.Martini, G.Zagrebelsky, La
domanda di giustizia
G.Zagrebelsky, Il rifiuto
dell’ingiustizia come fondamento minimo
H.Kelsen, Il problema della
giustizia
J.Rawls, S.Maffettone, U.Santini,
Un teoria della giustizia
L.Tundo, P.Antes, Etica e società
di giustizia
N.Bobbio, giusnaturalismo e
positivismo giuridico
P.Marrone, Un’introduzione alle
teorie della giustizia
S.Veca, Lezioni sull’idea di
giustizia; Giustizia e liberalismo politico
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